Cisterne sopra i 5 metri cubi: rimandato al 1° Gennaio 2021 l’obbligo di licenza fiscale e registro

COSA DICE LA LEGGE

Nel Decreto Legge 124/2019, e nella relativa legge di conversione, che tratta di disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, e tra le altre cose, anche di contrasto alle frodi in materia di accisa ha apportato una importante modifica per i distributori e depositi privati di gasolio. La modifica abbassa il limite di esenzione dall'obbligo di munirsi di Licenza Fiscale per l'esercizio dei distributori e dei depositi.

In sostanza viene sancito che tutti i "Distributori privati interni per gasolio per autotrazione" con capacità superiore ai 5mc (attualmente l'obbligo è per le capacità sopra i 10mc), e tutti i "Depositi privati interni per gasolio non per autotrazione" con capacità superiore ai 10 mc (fino ad ora l'obbligo risultava essere per i deposti superiori ai 25 mc) dovranno essere dotati di Licenza Fiscale rilasciata dall’ufficio dell’Agenzia delle Dogane (ex UTF).

Le determine nr. 217947/RU e 240433/RU del 27/12/2020 del direttore dell’Agenzia delle Dogane hanno poi completato il quadro normativo stabilendo che l’obbligo di avere la Licenza Fiscale decorrerà dal 31/03/2020 (quindi va richiesta entro tale data).

Conseguentemente tutti i possessori di "DISTRIBUTORE PRIVATO INTERNO" superiore a 5 mc devono presentare entro il 31/03/2020 alla propria Agenzia delle Dogane la seguente documentazione:

  • Domanda di rilascio Licenza Fiscale;
  • Denuncia di distributore;
  • Autorizzazione Comunale come "Distributore Privato Interno";
  • Certificato Prevenzione Incendi o in subordine la ricevuta di presentazione della SCIA per il certificato, o il rinnovo CPI;
  • Planimetria dell'area con inserito l'impianto;
  • Perizia asseverata di un Tecnico presso il Tribunale;
  • (si ricorda che per DISTRIBUTORE si intende tutti quei serbatoi utilizzati per gasolio autotrazione)

 Per quanto riguarda invece i "DEPOSITI PRIVATI INTERNI" superiori a 10 mc, devono presentare entro il 31/03/2020 alla propria Agenzia delle Dogane la seguente documentazione:

  • Domanda di rilascio Licenza Fiscale
  • Denuncia di deposito
  • Certificato Prevenzione Incendi o in subordine la ricevuta di presentazione della SCIA per il certificato, o il rinnovo CPI;
  • Planimetria del deposito
  • Perizia asseverata di un Tecnico in Tribunale
  • (si ricorda che per DEPOSITO si intende tutti quei serbatoi utilizzati per gasolio agricolo, per riscaldamento e per tutti gli usi non di autotrazione)

 A seguito di queste richieste l'Agenzia delle Dogane competente rilascerà regolare Licenza. In entrambi i casi viene richiesta la tenuta di un registro di carico/scarico del gasolio acquistato ed utilizzato.

Per tali DISTRIBUTORI e DEPOSITI PRIVATI, prima esentati dalla licenza fiscale, la tenuta del registro ha una modalità semplificata che è la seguente.

  1. il registro di carico e scarico non deve essere vidimato, è conservato presso l'impianto o presso i locali dove si eseguono le ordinarie operazioni contabili, può essere sia cartaceo sia su un supporto elettronico; la modalità di tenuta è preventivamente dichiarate all’Ufficio che rilascia la licenza al momento della presentazione della richiesta;
  2. Il registro ha validità fino alla cessazione della licenza di esercizio;
  3. Gli esercenti contabilizzano distintamente i diversi i prodotti energetici che sono oggetto di stoccaggio presso l'impianto;
  4. per gli impianti esistenti le scritturazioni sul registro sono effettuate a decorrere dal 01/04/2020;
  5. Per ciascun prodotto energetico contabilizzato, la giacenza iniziale da riportare è quella rilevata in autonomia dall'esercente alle ore 00:00 del 01/04/2020;
  6. Le scritture di carico sono effettuate con riferimento a ciascun DAS pervenuto entro le ore 09:00 del giorno seguente alla ricezione.
  7. Le scritture di scarico sono effettuate ogni sette giorni, cumulativamente per ciascun prodotto energetico contabilizzato. Per gli esercenti distributori minori (vale a dire quelli collegati a serbatori di capacità compresa tra 5 e 10 mc) muniti di totalizzatore è ammesso, per ciascun prodotto erogato, lo scarico cumulativo mensile sulla base dei dati del predetto strumento di misura.
  8. Gli esercenti sono tenuti a trasmettere entro la fine di febbraio all'Ufficio delle Dogane competente tramite a mezzo PEC un prospetto riepilogativo delle movimentazioni annuali riferite all’anno precedente e conservare la documentazione spedita assieme al registro.
  9. In fase di verifica, il registro di carico e scarico e la relativa documentazione a corredo sono resi disponibili per i controlli dei funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dei militari della Guardia di Finanza. La chiusura del registro di carico e scarico e le risultanze inventariali sono annotate dai verificatori nel verbale di verifica e sono successivamente riportate nel registro di carico e scarico a cura dell'esercente.
  10. Il registro carico e scarico e la relativa documentazione a corredo sono conservati presso l'impianto per i cinque anni successivi alla data di ultima scritturazione

 Lo Studio Tecnico EuD Engineering è a disposizione per effettuare una verifica di tutta la documentazione relativa al distributore o deposito in possesso dell'azienda. A tal proposito ricordiamo che il certificato Incendi è soggetto a rinnovo ogni 5 anni. Siamo inoltre a segnalare che il mancato adempimento delle norme di cui sopra comporta sanzioni di tipo amministrativo e penale con conseguente esclusione dai benefici sul recupero delle accise e/o carbon tax da parte degli uffici dell'Agenzia delle Dogane.

 Per informazioni è possibile contattare lo Studio Tecnico ai seguenti recapiti:

Tel.  +39 0881 204768 Fax. +39 0881 204768

Ing. Domenico Patella Cell. +39 392 4044718

Email: info@eud-engineering.it

 

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