SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' ALL'AZIENDA PER MANCATA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

CHIARIMENTI DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

CHIARIMENTI RIPORTATI NELLA CIRCOLARE 04/2021 DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

 

L'ispettore che constata la mancata redazione del «documento di valutazione dei rischi», infatti, dispone lo stop all'attività d'impresa (chiude, cioè, l'azienda).

Se il Dvr non è esibito perché custodito in altro luogo (ad esempio presso il consulente), lo stop è solo rinviato: alle ore 12:00 del giorno seguente, termine entro il quale il datore di lavoro ha la possibilità d'esibirlo e così evitare la sospensione. Lo precisa l'ispettorato nazionale del lavoro nella circolare n. 4/2021, dettando istruzioni alla sospensione dell'attività d'impresa dopo il giro di vite del dl n. 146/2021 (cd decreto Fiscale), in conversione in legge, che ha individuato nuove ipotesi di «gravi violazioni» sulla sicurezza del lavoro.

 

Quale attività è sospesa.

Dopo le novità del decreto Fiscale, il provvedimento di sospensione va adottato in due ipotesi e produce effetti diversi:

  • sospensione dell'attività interessata dalle violazioni (si veda tabella);
  • sospensione limitata all'attività dei lavoratori interessati alle violazioni: mancata formazione e addestramento; mancata fornitura di dispositivi di protezione individuale (Dpi) contro le cadute dall'alto.

 

Assenza del Documento di Valutazione dei Rischi.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro precisa, prima di tutto, che il provvedimento di sospensione va adottato solo quando sia constatata la mancata redazione del Dvr. Invece, nelle ipotesi in cui, in sede di accesso, venga dichiarato che il Dvr è custodito in luogo diverso, ferma restando la contestazione dell'illecito (il Dvr, infatti, a norma dell'art. 29, comma 4, del dlgs n. 81/2008 va custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi), il provvedimento di stop può essere adottato con decorrenza dalle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo, che rappresenterà pure il termine entro il quale il datore di lavoro potrà provvedere all'eventuale esibizione.

In tal caso, solo se il Dvr reca una data «certa» antecedente al provvedimento di sospensione, l'ispettore potrà procedere al suo annullamento. La mancata elaborazione del Dvr, inoltre, sarà oggetto di prescrizione obbligatoria. Ai fini della revoca va esibito il Dvr.

 

Mancata formazione ed addestramento.

Questa violazione, precisa l'Inl, si verifica (con la conseguente adozione del provvedimento di sospensione) quando è prevista la partecipazione del lavoratore «sia» ai corsi di formazione e «sia» all'addestramento. Tali circostanze ricorrono, in particolare, nelle seguenti ipotesi:

  • utilizzo attrezzatura da lavoro (carrelli elevatori, terne, escavatori, pale meccaniche, trattori agricoli e forestali);
  • utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell'udito;
  • sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;
  • lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi;
  • formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi.

Per la revoca è necessario attestare il completamento di formazione e addestramento.

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