D.Lgs 3 settembre 2020, n. 116-DECRETO RIFIUTI

NOVITA' PRINCIPALI

Il Decreto apporta alcune modifiche alla parte IV del Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/2006 e smi), in particolare sulle seguenti tematiche:

 

  • Responsabilità estesa del produttore (art. 178‐bis)
  • Priorità e prevenzione (artt. 179-180)
  • Preparazione al riutilizzo, riciclaggio e recupero (art.181)
  • Rifiuti organici (art.182 ter)
  • Definizioni (art.183)
  • Rifiuti urbani e speciali e classificazione (art.184)
  • Sottoprodotti (184 bis)
  • End of Waste (art.184‐ter)
  • Esclusioni – Sfalci e potature (art.185)
  • Deposito temporaneo (art.185 bis)
  • Responsabilità produttore rifiuto e avvenuto smaltimento (art.188)
  • MUD, FIR, Registri (artt.189, 190, 193)
  • Tracciabilità post Sistri (art.190)
  • Novità su manutenzione? (art.193)
  • Trasporto intermodale (art.193 bis)
  • Programma nazionale gestione rifiuti (art.198 bis)
  • Programmazione nazionale gestione rifiuti (artt.198bis, 199)
  • Misure per la raccolta differenziata (artt.205, 205 bis)
  • Imballaggi (artt.217 e seguenti)
  • Sanzioni (art. 258)

 

Le modiche che interessano le aziende riguardano essenzialmente:

 

  1. Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

Vale in tutta Italia l’assimilazione di una parte dei Rifiuti Speciali prodotti dalle aziende ai Rifiuti Urbani prodotti dalle utenze domestiche. L’assimilazione riguarda 29 categorie di attività produttive (che trovate allegate alla presente), dalle quali sono escluse le attività industriali con capannoni e le attività agricole mentre sono comprese le attività artigianali di ogni tipo, il commercio e i servizi

Questo significa che nel caso di Rifiuti Speciali non Pericolosi, ovvero in tutto e per tutto simili a quelli prodotti in casa, le aziende comprese in una delle 29 categorie in elenco, possono decidere se affidarsi a un gestore privato o a un gestore pubblico per lo smaltimento, con queste conseguenze:

  1. Affidamento a un gestore pubblico: saranno vincolate per 5 anni a questa scelta e non potranno cambiare operatore prima. Tra i vantaggi si segnala la semplificazione della gestione documentale (registro, formulario e Mud);
  2. Affidamento a un gestore privato: non sussiste alcun nessun vincolo e potranno dunque passare prima dei 5 anni a un diverso gestore. Chi sceglie un operatore privato, verrà detassato in proporzione alla quantità di rifiuti avviata al recupero e debitamente documentata.

 

  1. Deposito temporaneo dei rifiuti

Il deposito temporaneo dei rifiuti può avvenire soltanto nel luogo stesso di produzione dei rifiuti con le seguenti eccezioni:

  1. Aziende agricole: possono movimentare i rifiuti prodotti in fondi distanti fino a 15 km dall’azienda (senza che questa movimentazione rappresenti formalmente un trasporto, con i relativi obblighi di documentazione);
  2. Attività di assistenza sanitaria domiciliare: possono movimentare i rifiuti prodotti nel corso degli interventi a domicilio fino alla propria sede o unità locale (senza obbligo di documentazione di trasporto);
  3. Attività di manutenzione o piccoli interventi edili: anche in questo caso il luogo del deposito temporaneo può coincidere con la sede di chi svolge l’intervento (il trasporto dal luogo di produzione richiede però un documento di accompagnamento).

 

  1. Modulistica e gestione documentale
    1. Vengono escluse dall’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico le attività che producono rifiuti non pericolosi e hanno meno di 10 dipendenti;
    2. Viene ridotto l’obbligo di conservazione del registro di carico e scarico da 5 a 3 anni;
    3. Viene introdotta la possibilità per il trasportatore di trasmettere la quarta copia del FIR (Formulario di identificazione dei rifiuti) al produttore mediante invio per PEC, a patto che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale per 3 anni o provveda, successivamente, all’invio dello stesso al produttore.

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